La crisi familiare è un passaggio in cui si prendono, spesso in fretta, decisioni che riguardano i figli, la casa, il reddito e il patrimonio. Sono scelte che producono effetti nel tempo e che, una volta consolidate, possono essere difficili da correggere.
Per questo conviene impostare tutto correttamente fin dal principio: conoscere le procedure disponibili, capire quali diritti e doveri nascono da separazione e divorzio e valutare con attenzione ogni accordo prima di sottoscriverlo. Un quadro chiaro all'inizio aiuta a prevenire conflitti e costi inutili più avanti.
Inquadramento giuridico
Separazione
Allenta il vincolo matrimoniale senza scioglierlo: i coniugi restano tali, ma cessa l'obbligo di convivenza e si scioglie l'eventuale comunione legale dei beni. Può essere consensuale o giudiziale e regola figli, casa e mantenimento. È il presupposto per chiedere il divorzio.
Divorzio
Pone fine al matrimonio e si chiede decorsi i termini di separazione (sei mesi se consensuale, dodici se giudiziale). Se il matrimonio è civile si parla di scioglimento; se è concordatario, cioè religioso con effetti civili, di cessazione degli effetti civili: vengono meno solo gli effetti civili, non quelli religiosi.
Regolamentazione dei rapporti genitori-figli
Riguarda i genitori non sposati o non più conviventi. I figli nati fuori dal matrimonio hanno lo stesso stato giuridico e gli stessi diritti degli altri: affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e mantenimento si stabiliscono per accordo o con provvedimento del giudice, sempre nell'interesse del minore.
Le questioni più importanti da affrontare
Affidamento dei figli minori
La regola è l'affidamento condiviso: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e le decisioni più importanti su istruzione, salute e residenza si prendono di comune accordo. L'affidamento esclusivo è possibile solo se quello condiviso è contrario all'interesse del minore. Il minore che ha compiuto dodici anni, o di età inferiore se capace di discernimento, viene ascoltato.
Collocamento e tempi di frequentazione
L'affidamento riguarda la responsabilità genitoriale, cioè chi assume le decisioni sulla vita del minore. Il collocamento indica invece presso quale genitore il figlio ha la residenza abituale e vive in prevalenza: si può quindi avere un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno solo dei genitori, detto collocatario. All'altro genitore spettano i tempi di frequentazione (o di visita), regolati in modo puntuale: pernottamenti, fine settimana alternati, giorni infrasettimanali, vacanze e festività. Il calendario è stabilito per accordo o dal giudice, in base a età ed esigenze del minore e alle capacità genitoriali.
Cass. civ., sez. I, 28/07/2026, n. 24135Nei procedimenti su affidamento e collocazione dei figli minori, il giudice assume come criterio prioritario il loro concreto interesse, valorizzandone le dichiarazioni quando hanno capacità di discernimento e valutando le effettive capacità genitoriali. Il regime di affidamento o la scelta del genitore collocatario non possono essere usati come strumento sanzionatorio verso l'altro genitore per la conflittualità familiare.
Assegno di mantenimento per i figli
Ciascun genitore contribuisce in proporzione alle proprie risorse. L'assegno periodico si determina considerando le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto in famiglia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le condizioni economiche di entrambi e il valore dei compiti di cura e domestici. Di regola è rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT, mentre le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) sono ripartite a parte.
Cass. civ., sez. I, 26/08/2026, n. 24782Il contributo è determinato in proporzione alle risorse complessive dei genitori, considerando esigenze attuali della prole, tenore di vita goduto durante la convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, condizioni economiche e valore dei compiti domestici e di cura. Non rileva, ai fini della riduzione del contributo, una diminuzione di reddito derivante da una scelta volontaria del genitore obbligato che non comporti un'oggettiva e incolpevole riduzione della sua capacità economica.
Mantenimento del figlio maggiorenne
Il raggiungimento della maggiore età non fa cessare l'obbligo di mantenimento: i genitori continuano a contribuire finché il figlio non raggiunge l'autosufficienza economica, e il contributo può essere versato direttamente a lui. L'importo si stabilisce valutando i redditi dei genitori, le esigenze del figlio e il suo tenore di vita. L'obbligo viene meno quando l'autosufficienza è effettivamente accertata, non per il solo compimento di una certa età.
Cass. civ., sez. I, 02/04/2024, n. 8629L'obbligo di mantenimento verso il figlio maggiorenne sussiste fino all'autosufficienza economica e la sua quantificazione richiede la valutazione dei redditi dei genitori, delle esigenze del figlio e del suo tenore di vita. L'accertamento dell'autosufficienza, supportato da motivazione adeguata, comporta la cessazione dell'obbligo a partire dalla data della sentenza che lo attesta.
Assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole
L'assegno di mantenimento (in separazione) e l'assegno divorzile sono istituti distinti, con autonomia non solo processuale ma anche sostanziale. Il primo garantisce un contributo al coniuge economicamente più debole finché il vincolo matrimoniale permane, con i doveri che ne derivano; spetta a chi non ha adeguati redditi propri e a cui non è stata addebitata la separazione. Il secondo, a vincolo definitivamente cessato, ha natura assistenziale e compensativo-perequativa: considera durata del matrimonio, età, condizioni economiche e contributo dato alla vita familiare e al patrimonio comune. I presupposti valutativi sono diversi, quindi i due assegni possono avere esiti diversi. Entrambi sono modificabili se le condizioni cambiano: ad esempio per un mutamento della situazione economica di una delle parti o per l'inizio di una nuova convivenza stabile del beneficiario, con effetti che dipendono dal caso concreto. Se le parti concordano, l'assegno divorzile può essere sostituito da un versamento una tantum.
Cass. civ., sez. I, 18/09/2025, n. 25556L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno autonomia processuale e sostanziale: il primo risponde all'esigenza di un contributo al coniuge più debole nella permanenza del vincolo e dei doveri che ne discendono, il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa a vincolo definitivamente cessato, con presupposti diversi. Non vi è quindi conflitto di giudicati tra sentenza di separazione e di divorzio, perché la preclusione opera solo tra giudizi identici per soggetti, petitum e causa petendi.
Addebitabilità della separazione
L'addebito è la pronuncia con cui il giudice dichiara la separazione imputabile al coniuge che, con un comportamento contrario ai doveri del matrimonio (fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione), ha reso intollerabile la convivenza. Deve esserci un nesso causale tra la violazione e la crisi: se l'unione era già irrimediabilmente compromessa, la violazione non è di regola determinante. L'addebito va richiesto da una parte, che deve provarne i presupposti. Chi lo subisce perde il diritto all'assegno di mantenimento (restando ferma la sola tutela alimentare, se in stato di bisogno) e i diritti successori, salvo un assegno vitalizio a determinate condizioni. L'addebito non incide su affidamento e mantenimento dei figli.
Assegnazione della casa coniugale
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, che vi convivono, indipendentemente da chi ne sia proprietario. L'assegnazione è trascrivibile e opponibile ai terzi, ma viene meno se l'assegnatario cessa di abitarvi stabilmente, convive more uxorio o si risposa. Del suo valore si tiene conto nella determinazione degli assegni. Restano da regolare il mutuo e le spese dell'immobile.
Passaggio di proprietà della casa coniugale, con agevolazioni fiscali e senza notaio
Negli accordi di separazione consensuale e di divorzio congiunto i coniugi possono prevedere il trasferimento della casa coniugale, o di quote, a uno di loro o ai figli, anche come soluzione dei rapporti economici. Il trasferimento inserito nell'accordo omologato costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, senza rogito notarile. Gli atti dei procedimenti di separazione e divorzio godono di rilevanti agevolazioni: esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Vanno curate la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile e la corretta redazione delle clausole.
Come ti assiste lo studio
Dall'analisi iniziale alla conclusione del procedimento, lo studio ti segue in ogni fase, spiegando in maniera trasparente costi e tempi previsti.
Analisi preliminare
Esame della documentazione, della situazione familiare e patrimoniale e degli obiettivi. Valutazione delle procedure percorribili.
Scelta e impostazione del rito
Definizione della strategia: accordo (ricorso congiunto o negoziazione assistita) oppure procedimento giudiziale. Ove ne ricorrano i presupposti, si tenta di contattare l'altra parte per valutare la possibilità di addivenire a un accordo sulle condizioni, con risparmio di tempi e costi.
Redazione e deposito
Predisposizione di ricorso o convenzione, con indicazione delle condizioni su figli, mantenimento e casa familiare, e deposito in cancelleria.
Udienza e provvedimenti provvisori
Comparizione dinanzi al giudice; nel giudiziale, adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli.
Decisione
Omologazione dell'accordo o sentenza, con eventuale istruttoria nei casi contenziosi.
Tutela penale in ambito familiare
La crisi familiare può avere anche risvolti penali. Lo studio assiste sia chi deve tutelarsi sia chi deve difendersi in relazione a questi reati.
Art. 572 c.p.Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Punisce chi maltratta una persona della famiglia o convivente con condotte abituali e reiterate, come violenza fisica o psicologica, offese, minacce, umiliazioni e privazioni, che rendono dolorosa la vita in comune. È una delle situazioni più delicate della crisi familiare: richiede una tutela tempestiva della persona offesa e, sul versante opposto, una difesa attenta per chi è accusato.
Art. 570 c.p.Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Sanziona chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, ad esempio facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro o al coniuge non separato per sua colpa.
Art. 570-bis c.p.Violazione degli obblighi di natura economica in caso di separazione o scioglimento del matrimonio
Riguarda il mancato rispetto degli obblighi economici stabiliti in sede di separazione o di divorzio, come il mancato versamento dell'assegno al coniuge o per i figli e la violazione delle regole sull'affidamento condiviso. Secondo la giurisprudenza trova applicazione anche ai genitori non coniugati per il mantenimento dei figli.
Le vicende civili e penali di una crisi familiare sono spesso intrecciate: un procedimento di separazione o di affidamento può procedere in parallelo a una querela o a un procedimento penale, e le scelte compiute in una sede incidono sull'altra. Lo studio segue entrambi i profili con un unico punto di riferimento, coordinando la strategia civile e quella penale e garantendo un'assistenza a 360 gradi.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra separazione e divorzio?
La separazione allenta il vincolo senza scioglierlo: i coniugi restano tali, ma cessano la convivenza e la comunione legale dei beni. Il divorzio scioglie definitivamente il matrimonio (o ne fa cessare gli effetti civili, se concordatario) e consente di risposarsi.
Dopo quanto tempo dalla separazione si può chiedere il divorzio?
Devono trascorrere sei mesi se la separazione è consensuale e dodici mesi se è giudiziale, in ogni caso di separazione ininterrotta, a decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice.
Serve sempre andare in tribunale?
No. Se c'è accordo si può procedere con la negoziazione assistita da avvocati, con il controllo della Procura in presenza di figli minori o non autosufficienti. Solo in assenza di figli di quel tipo e di accordi patrimoniali è possibile rivolgersi all'ufficiale di stato civile del Comune. Senza accordo il giudizio è necessario.
Quanto dura una separazione o un divorzio?
Dipende dalla procedura e dalla complessità del caso: una consensuale richiede in genere pochi mesi, mentre un procedimento giudiziale può durare anche più di un anno. I tempi previsti vengono illustrati fin dalla prima consulenza.
Come viene determinato l'assegno di mantenimento?
Il giudice valuta i redditi e il patrimonio di entrambi, le esigenze dei figli, i tempi di permanenza con ciascun genitore e, per il coniuge, le circostanze del caso. L'assegno può essere modificato se le condizioni cambiano.
Cosa cambia se non siamo sposati?
Per i figli nati fuori dal matrimonio valgono le stesse regole: affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e mantenimento sono regolati per accordo o dal giudice, nell'interesse del minore.
Serve un avvocato per separarsi o divorziare?
Sì, in tribunale e nella negoziazione assistita l'assistenza di un avvocato è necessaria. Solo nell'accordo davanti all'ufficiale di stato civile, possibile in assenza di figli minori o non autosufficienti e di patti patrimoniali, l'avvocato è facoltativo.
Cosa fare se l'altro genitore non paga il mantenimento?
Si può agire in sede civile per recuperare le somme dovute e, ricorrendone i presupposti, anche in sede penale per la violazione degli obblighi economici previsti dopo la separazione o il divorzio. Lo studio segue entrambi i profili.
Quali sono i costi?
La prima consulenza ha un costo di € 100,00. Successivamente, in base alla procedura e alla complessità del caso, viene fornito un preventivo scritto, con costi e tempi spiegati in modo trasparente. Nello studio sono presenti avvocati iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i presupposti di legge: per maggiori informazioni consulta questa pagina.
Lo studio
Lo studio ha sede a Trento, in Via Rodolfo Belenzani, n. 39, e assiste privati e famiglie in Trentino in materia di separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli, in ogni fase, dalla consulenza iniziale al giudizio.
Avv. Vincenzo Scaglione
Esercita in Trentino-Alto Adige e opera anche nel Veneto. Si occupa di diritto civile, in particolare famiglia, separazioni, divorzi e tutela dei minori, oltre che di diritto penale. È iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato per i settori civile, penale e minori.
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento, laureato in Giurisprudenza a Trento e abilitato presso la Corte d'Appello di Trento. Si occupa di diritto civile, di famiglia e delle persone e penale, con un approccio fondato su dialogo e trasparenza, anche in mediazione e negoziazione assistita.
Lo studio assiste le persone nelle crisi della coppia e della famiglia: separazione e divorzio, consensuali e giudiziali, negoziazione assistita e modifica delle condizioni già stabilite. L'assistenza comprende la scelta del rito, la definizione di affidamento, mantenimento e casa familiare e la tutela dei rapporti economici tra i coniugi.
Particolare attenzione è dedicata alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio. Anche per i figli di genitori non sposati o non più conviventi si definiscono affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e contributo al mantenimento, secondo gli stessi principi previsti per i figli nati nel matrimonio e con l'interesse del minore come criterio guida.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2026.
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Avv. Vincenzo Scaglione e Avv. Mattia Dalpiaz, con studio in Via Rodolfo Belenzani, n. 39, 38122 Trento (TN). Contatti: avvscaglionevincenzo@gmail.com, avv.mattiadalpiaz@gmail.com, tel. +39 320/7935538.
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